L'articolo 342 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 342. - (Forma d'appello) - L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi specifici dell'impugnazione nonche' le indicazioni prescritte nell'articolo 163. Tra il giorno della citazione e quello della udienza di trattazione devono intercorrere, termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163 bis".

Testo vigente dal 1 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art50 · fonte su Normattiva