Provvedimenti urgenti per il processo civile

Art. 76 — Forma dell'istanza

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Il secondo comma dell'articolo 688 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Quando vi e' causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell'articolo 669-quater".

Testo in vigore dal 1 dicembre 1990 al 10 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art76 · fonte su Normattiva