Provvedimenti urgenti per il processo civile
Art. 76 — Forma dell'istanza
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 dicembre 1990 al 10 dicembre 1994. Leggi il testo vigente →
Il secondo comma dell'articolo 688 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Quando vi e' causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell'articolo 669-quater".
Testo in vigore dal 1 dicembre 1990 al 10 dicembre 1994
