Provvedimenti urgenti per il processo civile

Art. 77 — Domanda di reintegrazione e di manutenzione nel possesso

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 703 del codice di procedura civile sono sostituiti dal seguente: "Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti". 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L.6 dicembre 1994, n. 673

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Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L.6 dicembre 1994, n. 673 ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che "Gli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e 86 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, e' rigettata l'istanza di convalida ovvero e' dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi. ".

Testo vigente dal 10 dicembre 1994

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art77 · fonte su Normattiva