Art. 75 — Esecuzione del sequestro conservativo dei mobili
(Esecuzione del sequestro conservativo dei mobili) Il primo comma dell'articolo 678 del codice di procedura civile e' costituito dal seguente: "Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo e comparire davanti al pretore del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo e' sospeso fino all'esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi". 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L.6 dicembre 1994, n. 673
3Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L.6 dicembre 1994, n. 673 ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che "Gli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e 86 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, e' rigettata l'istanza di convalida ovvero e' dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi. ".
Testo vigente dal 10 dicembre 1994
