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Per l'anno accademico 1969-1970, lo studente puo' predisporre un piano di studio diverso da quelli previsti dagli ordinamenti didattici in vigore, purche' nell'ambito delle discipline effettivamente insegnate e nel numero di insegnamenti stabilito. Il piano e' sottoposto, non oltre il mese di dicembre, all'approvazione del consiglio di facolta', che decide tenuto conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1969 al 21 marzo 1970

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urn:nir:stato:legge:1969-12-11;910~art2 · fonte su Normattiva