Le disposizioni di cui al terzo comma e seguenti dell'articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, si applicano anche agli istituti scientifici delle universita' ed agli istituti superiori. Restano ferme, in quanto non incompatibili con le presenti, le norme legislative e regolamentari che disciplinano le funzioni istituzionali dei predetti istituti.

Testo vigente dal 11 agosto 1982

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1982-08-07;526~art2 · fonte su Normattiva