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Nell'ambito delle autorizzazioni di cassa disposte col bilancio di previsione dello Stato, ciascuna amministrazione centrale e azienda autonoma dello Stato, nei quindici giorni antecedenti l'inizio di ciascun trimestre, comunica al Ministro del tesoro un preventivo relativo ai pagamenti da effettuare in ciascun trimestre dell'anno stesso separando le somme da erogare per spese di personale e pensioni dalle altre spese. Nel caso in cui l'andamento dei pagamenti risultante dai preventivi di cui al precedente comma venisse a determinare difficolta' per le complessive esigenze della tesoreria statale, il Ministro del tesoro ne propone una rimodulazione al CIPE che adotta apposita delibera, da trasmettersi entro quindici giorni alle competenti commissioni permanenti del Parlamento. Il preventivo dei pagamenti di cui ai precedenti commi si intende automaticamente elevato in corrispondenza delle variazioni alle previsioni di pagamento apportate al bilancio in forza di atti amministrativi. I direttori delle ragionerie centrali non daranno corso ai titoli di pagamento emessi in eccedenza ai limiti risultanti per ciascun trimestre dai preventivi predetti.
Testo in vigore dal 11 agosto 1982 al 9 settembre 1988
