Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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4 versioni dal 1927
Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 1934 al 9 maggio 2025. 138 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Per le spese derivanti all'Istituto nazionale per l'esportazione dall'applicazione della presente legge, e' stabilito, a favore dell'Istituto medesimo, un diritto di L. 0.20 al quintale sull'esportazione dei prodotti di cui all'art. 1, trattisi o no di merce coperta dal marchio nazionale.
tolto: La percezione di tale diritto viene effettuata a cura del Ministero delle finanze, contemporaneamente a quella del diritto di statistica.
tolto: Le eventuali eccedenze in confronto al fabbisogno di spesa ed i provvedimenti delle penalita' di cui all'art. 13 devono, dall'Istituto predetto, destinarsi all'organizzazione di servizi informativi speciali a favore della esportazione ortifrutticola nazionale ed allo svolgimento di iniziative tendenti al miglioramento delle produzioni ortifrutticole italiane, in conformita' delle esigenze del traffico di esportazione. Le iniziative da considerarsi a questo scopo devono essere determinate e svolte secondo direttive ed accordi da definirsi con il Ministero dell'economia nazionale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1272~art11 · fonte del testo