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[1]L'Istituto nazionale per l'esportazione comunica al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane) e a quello delle comunicazioni (Direzione generale delle ferrovie) l'elenco degli esportatori autorizzati all'uso del marchio nazionale e le variazioni apportate a tale elenco.

[2]Le autorita' ferroviarie e doganali debbono rifiutare il trasporto e rispettivamente l'esportazione dei prodotti ortifrutticoli destinati all'estero che risultino indebitamente coperti dal marchio, perche' spediti da chi all'uso di questo non e' autorizzato.

[3]La spedizione da parte di chi non e' autorizzato, di prodotti coperti di marchio da un esportatore autorizzato, deve essere accompagnata dalla fattura d'origine rilasciata da quest'ultimo.

Testo in vigore dal 6 agosto 1927 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1272~art10 · fonte del testo