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Chiunque fa uso non autorizzato del marchio nazionale istituito con la presente legge, ovvero concorre in detto uso, e' punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a L. Chiunque contraffa' o altera il suindicato marchio, ovvero ne faccia uso, ancorche' contraffatto o alterato da altri, e' punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa sino a L. 5000.

Testo in vigore dal 6 agosto 1927 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1272~art12 · fonte del testo