L'assegno di superinvalidita' stabilito dall'art. 2 della legge 4 maggio 1951, n. 306, a favore dei superinvalidi per causa di servizio ordinario, e' elevato, per la lettera B, da lire 291.400 annue a lire 331.400 annue.

Testo vigente dal 6 maggio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-04-16;147~art2 · fonte del testo