Gli assegni di superinvalidita' di cui all'art. 1 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e successive modificazioni, vengono elevati da lire 456.000 a lire 648.000 annue per la lettera A; da lire 396.000 a lire 552.000 annue per la lettera A-bis; da lire 331.400 a lire 451.400 per la lettera B. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1971, N. 95)). I miglioramenti derivanti dall'applicazione del presente articolo hanno decorrenza dal 1° luglio 1958 in ragione del 50 per cento e dal 1° luglio 1959 in ragione del 100 per cento. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 febbraio 1971, n. 95
2La L. 25 febbraio 1971, n. 95 ha disposto (con l'art. 2) che "Gli importi degli assegni di superinvalidita' previsti dall'articolo 1 della legge 3 aprile 1958, n. 474 (lettere A, A-bis e B) e dall'articolo 2 della legge 4 maggio 1951, n. 306 (lettere dalla C alla G), sono elevati complessivamente alle seguenti misure: Lettera A........................................ annue L. 984.000 " A-bis.................................... " " 840.000 " B........................................ " " 667.400 " C........................................ " " 412.900 " D........................................ " " 384.000 " E........................................ " " 344.600 " F........................................ " " 264.100 " G........................................ " " 227.400".
Testo vigente dal 11 aprile 1971
