Gli assegni di superinvalidita' di cui all'art. 1 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e successive modificazioni, vengono elevati da lire 456.000 a lire 648.000 annue per la lettera A; da lire 396.000 a lire 552.000 annue per la lettera A-bis; da lire 331.400 a lire 451.400 per la lettera B. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1971, N. 95)). I miglioramenti derivanti dall'applicazione del presente articolo hanno decorrenza dal 1° luglio 1958 in ragione del 50 per cento e dal 1° luglio 1959 in ragione del 100 per cento. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 febbraio 1971, n. 95

2

La L. 25 febbraio 1971, n. 95 ha disposto (con l'art. 2) che "Gli importi degli assegni di superinvalidita' previsti dall'articolo 1 della legge 3 aprile 1958, n. 474 (lettere A, A-bis e B) e dall'articolo 2 della legge 4 maggio 1951, n. 306 (lettere dalla C alla G), sono elevati complessivamente alle seguenti misure: Lettera A........................................ annue L. 984.000 " A-bis.................................... " " 840.000 " B........................................ " " 667.400 " C........................................ " " 412.900 " D........................................ " " 384.000 " E........................................ " " 344.600 " F........................................ " " 264.100 " G........................................ " " 227.400".

Testo vigente dal 11 aprile 1971

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 aprile 1971

Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 1958 al 11 aprile 1971. 121 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.

… per la lettera A-bis; da lire 331.400 a lire 451.400 per la lettera B. tolto: L'indennita' speciale per l'accompagnatore, prevista dall'art. 3 del decreto legislativo sopracitato, e successive modificazioni, e' elevata:

tolto: 1) per i superinvalidi residenti in Comuni aventi una popolazione non inferiore a 100.000 abitanti: da lire 30.000 a lire 40.000 per la lettera A; da lire 27.000 a lire 35.000 per la lettera A-bis; da lire 24.000 a lire 31.000 per la lettera B;

tolto: 2) per i superinvalidi residenti in Comuni aventi una popolazione inferiore ai 100.000 abitanti: da lire 27.000 a lire 37.000 per la lettera A; da lire 24.000 a lire 32.000 per la lettera A-bis; da lire 21.000 a lire 28.000 per la lettera B aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1971, N. 95. I miglioramenti derivanti dall'applicazione del presente articolo hanno decorrenza dal 1° luglio 1958 in ragione del 50 per cento e dal 1° luglio 1959 in ragione del 100 per cento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 25 febbraio 1971, n. 95

    La L. 25 febbraio 1971, n. 95 ha disposto (con l'art. 2) che "Gli importi degli assegni di superinvalidita' previsti dall'articolo 1 della legge 3 aprile 1958, n. 474 (lettere A, A-bis e B) e dall'articolo 2 della legge 4 maggio 1951, n. 306 (lettere dalla C alla G), sono elevati complessivamente alle seguenti misure: Lettera A........................................ annue L. 984.000 " A-bis.................................... " " 840.000 " B........................................ " " 667.400 " C........................................ " " 412.900 " D........................................ " " 384.000 " E........................................ " " 344.600 " F........................................ " " 264.100 " G........................................ " " 227.400".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-04-03;474~art1 · fonte del testo