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La Commissione sanitaria provinciale e' composta dal medico provinciale, che la presiede, da un ispettore medico del lavoro o da un altro medico designato dal capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro, da un medico designato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, da un medico designato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e da un medico designato, per il tramite dello Ufficio provinciale del lavoro, dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili. Il medico provinciale puo' in sua sostituzione designare a far parte della Commissione, con le funzioni di presidente, un funzionario medico dell'Ufficio provinciale sanitario o un ufficiale sanitario. Il medico provinciale e' tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della Commissione sanitaria regionale di cui all'articolo successivo. Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita'. La Commissione ha il compito di accertare la minorazione fisica e la causa invalidante e di valutare il grado di invalidita' ai fini dell'iscrizione nell'apposito ruolo di cui all'articolo 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e di valutare se l'invalidita' puo' essere ridotta mediante idoneo trattamento di riabilitazione. Ha inoltre il compito di dichiarare l'inabilita' temporanea o l'inabilita' permanente a proficuo lavoro del mutilato o invalido civile e di dichiarare altresi' se la minorazione impedisca la frequenza dei corsi normali di addestramento. La Commissione provvede anche ad accertare la totale e permanente inabilita' lavorativa agli effetti del precedente articolo 5. I nominativi dei mutilati e invalidi civili nei cui confronti sia accertata una minorazione che comporta una invalidita' permanente assoluta non di natura psichica sono comunicati entro tre giorni, a cura del segretario della Commissione, alle prefetture. Il segretario della Commissione provvede altresi' a trasmettere trimestralmente gli elenchi dei nominativi di cui al comma precedente all'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili.

Testo in vigore dal 19 agosto 1966 al 21 luglio 1967

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