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Contro il giudizio delle Commissioni sanitarie provinciali, l'interessato puo' ricorrere, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione sanitaria regionale costituita presso l'Ufficio provinciale sanitario del capoluogo della Regione e composta dal medico provinciale, che la presiede, da un professore titolare di medicina legale e delle assicurazioni, preferibilmente residente in un comune della Regione, da un ispettore medico del lavoro o da un altro medico designato dal capo dell'Ispettorato regionale del lavoro, da un medico designato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, da un medico designato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, da un medico designato dall'Opera nazionale invalidi di guerra e da un medico designato, per il tramite dell'Ufficio regionale del lavoro, dalla Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili. Le Commissioni sanitarie regionali sono nominate dal Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale. Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' con qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe. La decisione della Commissione sanitaria regionale ha carattere definitivo e deve essere comunicata, a cura del segretario, alla competente Commissione sanitaria provinciale ai fini di quanto prescritto dal quinto e sesto comma del precedente articolo. Avverso la decisione della Commissione sanitaria regionale l'interessato puo' proporre azione giudiziaria dinanzi al tribunale competente.

Testo in vigore dal 19 agosto 1966 al 21 luglio 1967

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urn:nir:stato:legge:1966-08-06;625~art9 · fonte su Normattiva