Un assegno annuo a carico del bilancio dello Stato e' pure attribuito ai familari dei cittadini italiani molti per effetto di persecuzioni politiche o razziali nelle circostanze previste dall'art. Tale assegno sara' attribuito in misura pari a quella prevista rispettivamente dalle tabelle H, L, N, P, annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori, per raggruppamento gradi: ufficiali inferiori. In caso di morte avvenuta in carcere o al confino si presume, salvo prova contraria, che la morte sia dipendente da persecuzione politica. Gli orfani di perseguitati politici antifascisti o razziali, morti in carcere al confino nelle sedi di polizia o in seguito alle violenze di cui alla lettera o) dell'art. 1 della presente legge, sono equiparati a tutti gli effetti agli orfani di caduti in guerra.

Testo vigente dal 26 marzo 1955

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-03-10;96~art2 · fonte del testo