Ai cittadini italiani, i quali siano stati perseguitati, a seguito dell'attivita' politica da loro svolta contro il fascismo anteriormente ((al 25 aprile 1945)), e abbiano subito una perdita della capacita' lavorativa in misura non inferiore al 30 per cento, verra' concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza in misura pari a quello previsto dalla tabella C annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori, per il raggruppamento gradi: ufficiali inferiori. 10 Tale assegno sara' attribuito qualora causa della perdita della capacita' lavorativa siano stati:

  • a)la detenzione in carcere per reato politico a seguito di imputazione o di condanna da parte del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, o di tribunali ordinari per il periodo anteriore al 6 dicembre 1926, purche' non si tratti di condanne inflitte per i reati contro la personalita' internazionale dello Stato, previsti dagli articoli da 241 a 268 e 275 del Codice penale, le quali non siano state annullate da sentenze di revisione ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316;
  • b)l'assegnazione a confino di polizia o a casa di lavoro, inflitta in dipendenza dell'attivita' politica di cui al primo comma, ovvero la carcerazione preventiva congiunta a fermi di polizia, causati dalla stessa attivita' politica, ((...)); 10
  • c)atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero ad opera di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, o di emissari del partito fascista.
  • d)condanne inflitte da tribunali ordinari per fatti connessi a scontri avvenuti in occasione di manifestazioni dichiaratamente antifasciste ((...)); 10
  • e)la prosecuzione all'estero dell'attivita' antifascista con la partecipazione alla guerra di Spagna ovvero l'internamento in campo di concentramento o la condanna al carcere subiti in conseguenza dell'attivita' antifascista svolta all'estero. Un assegno nella stessa misura sara' attribuito, ((...)), ai cittadini italiani che dopo il 7 luglio 1938 abbiano subito persecuzioni per motivi d'ordine razziale. 10 ((Nel caso di persecuzioni per motivi di ordine razziale, gli atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero di cui al secondo comma, lettera c), si presumono, salvo prova contraria.)) 10
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 dicembre 2020, n. 178

10

La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 374) che le presenti disposizioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della suindicata Legge e non danno titolo alla corresponsione di arretrati riferiti ad annualita' precedenti.

Testo vigente dal 1 gennaio 2021

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 231/1996

    Questione inammissibile
    3 luglio 1996

    È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 l. 10 marzo 1955 n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti) - nella parte in cui non prevede l'attribuzione dell'assegno di benemerenza ivi menzionato anche in favore dei perseguitati razziali (e, quindi, dei loro eredi) che abbiano subito l'internamento in un campo di concentramento nazista successivamente all'8 settembre 1943 - sollevata con riferimento all'art. 3 Cost., in quanto la fattispecie dedotta nel giudizio 'a quò (riguardante persecuzioni successive alla caduta del fascismo e per opera del regime nazionalsocialista) è prevista e disciplinata da altra specifica legge. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 1 Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti · Art. 1 Integrazioni e modifiche alla legislazione · Art. 1 Integrazioni e modifiche alla legislazione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 27 gennaio 1981 al 1 gennaio 2021. 29 parole tolte, 36 parole aggiunte in 4 capoversi.

Ai cittadini italiani, i quali siano stati perseguitati, a seguito dell'attivita' politica da loro svolta contro il fascismo anteriormente tolto: all'8 settembre 1943 aggiunto: al 25 aprile 1945, e abbiano subito una perdita della capacita' lavorativa in misura non inferiore al …

… ovvero la carcerazione preventiva congiunta a fermi di polizia, causati dalla stessa attivita' politica, tolto: quando per il loro reiterarsi abbiano assunto carattere persecutorio continuatoaggiunto: ...;

d) condanne inflitte da tribunali ordinari per fatti connessi a scontri avvenuti in occasione di manifestazioni dichiaratamente antifasciste tolto: e che abbiano comportato un periodo di reclusione non inferiore ad anni unoaggiunto: ...;

… subiti in conseguenza dell'attivita' antifascista svolta all'estero. Un assegno nella stessa misura sara' attribuito, tolto: nelle identiche ipotesiaggiunto: ..., ai cittadini italiani che dopo il 7 luglio 1938 abbiano subito persecuzioni per motivi d'ordine razzialeaggiunto: . Nel caso di persecuzioni per motivi di ordine razziale, gli atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero di cui al secondo comma, lettera c), si presumono, salvo prova contraria.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 dicembre 2020, n. 178

    La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 374) che le presenti disposizioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della suindicata Legge e non danno titolo alla corresponsione di arretrati riferiti ad annualita' precedenti.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-03-10;96~art1 · fonte del testo