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Le disposizioni previste dalla presente legge si applicano anche ai maestri elementari e ai direttori didattici. I mezzadri-coloni e i familiari del nucleo mezzadrile colonico hanno titolo all'indennita' post-sanatoriale soltanto qualora all'atto della dimissione non risulti piu' in essere rapporto di mezzadria o colonia.
Testo in vigore dal 13 marzo 1953 al 3 settembre 1954
