Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
6 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 1963 al 22 dicembre 2008. 215 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Al lavoratore assicurato obbligatoriamente per la tubercolosi e assistito in dipendenza di assicurazione propria con ricovero in luogo di cura o ambulatoriamente, per il coniuge e per ciascuno dei figli di cui al seguente comma, spetta un'indennita' di lire 150 giornaliere. Si intendono per figli i legittimi, i naturali riconosciuti, gli adottivi, i figli naturali riconosciuti del coniuge o nati da suo precedente matrimonio, gli affiliati, gli esposti legalmente affidati di eta' non superiore a 18 anni compiuti o invalidi al lavoro. L'indennita', di cui al primo comma, spetta anche per i seguenti familiari risultanti viventi a carico dell'assicurato al momento del ricovero: i fratelli e le sorelle di eta' non superiore agli anni 18 o a qualsiasi eta' se inabili al lavoro; gli adottanti, gli affilianti, i genitori, il patrigno e la matrigna, di eta' superiore a 55 anni se si tratta della madre o della matrigna e a 60 anni se si tratta del padre o del patrigno, ovvero a qualunque eta' se invalidi al lavoro, nonche' le persone viventi a carico alle quali l'assicurato fu affidato come esposto. Quando vi sia una sola, persona a carico, l'indennita' di cui al primo comma e' elevata a lire 200. Non spetta la prestazione per il coniuge dell'assicurato che sia legalmente separato per propria colpa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-02-28;86~art2 · fonte del testo