Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 1971 al 22 dicembre 2008. 89 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'indennita' post-sanatoriale non spetta a coloro che si dimettano volontariamente dal luogo di cura. In caso di grave perturbazione della vita comunitaria, il malato, che ne sia responsabile, puo' essere trasferito in altra istituzione sanitaria, previo parere del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero e della commissione degenti. Cessa dal diritto all'indennita' post-sanatoriale l'assistito il quale rifiuti la frequenza a corsi di riqualificazione professionale o a cantieri di lavoro di cui all'art. 4 o che, trascorsi quattro mesi dalla sua dimissione, rifiuti un'occupazione adeguata alle sue condizioni fisiche.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-02-28;86~art6 · fonte del testo