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E' elevata al 15 per cento l'aliquota dei dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezioni tubercolari che le Amministrazioni indicate nell'art. 3, comma primo, del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 538, sono tenute ad assumere a norma del citato comma dell'articolo stesso. Hanno titolo preferenziale nell'assunzione ai posti di lavoro di cui al precedente comma coloro che hanno conseguito il diploma o in mancanza del diploma il certificato di frequenza delle scuole di riqualificazione istituite a norma del citato decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 538. L'assunzione non puo' aver luogo prima, che siano decorsi quattro mesi dalla, data di dimissione per guarigione dai luoghi di cura o dalla data di dichiarata guarigione, qualora l'ultima parte del trattamento sia stata condotta in regime ambulatoriale.

Testo in vigore dal 13 marzo 1953 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-02-28;86~art9 · fonte del testo