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Gli insegnanti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 sono collocati in due graduatorie, compilate per ciascun ruolo, nell'ordine risultante dal punteggio del titolo in base al quale viene chiesta l'assunzione in ruolo: al punteggio, ridotto in centesimi, si aggiungono tanti punti quanti sono gli anni di servizio prestati nella scuola in cattedra, corrispondente. Il servizio prestato in diverso posto d'insegnamento e' valutato per meta'; in caso di parita' di punteggio la precedenza e' determinata dall'eta'. Di tali graduatorie la prima comprende gli idonei e la seconda coloro che abbiano conseguito la votazione prescritta dallo stesso articolo. Gli insegnanti inclusi nella graduatoria degli idonei sono assunti in ruolo con precedenza rispetto agli aspiranti compresi nella seconda graduatoria prevista dal primo comma del presente articolo. Per il collocamento in ruolo degli insegnanti ciechi compresi nelle due graduatorie, di cui al primo comma del presente articolo, che per mancanza di posti non sono assunti nella prima applicazione della presente legge, saranno utilizzate, sino alla concorrenza del numero degli aspiranti e limitatamente alle cattedre per le quali e' previsto l'accesso degli insegnanti medesimi, le cattedre che si renderanno vacanti all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi. Coloro che per insufficienza di cattedre non conseguono la nomina in conformita' delle disposizioni di cui al presente articolo, conservano titolo all'assunzione in ruolo, nell'ordine della graduatoria in cui sono iscritti nel limite di un quarto delle cattedre disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi. 7

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 luglio 1966, n. 603

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La L. 25 luglio 1966, n. 603 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le riserve di posti previste dagli articoli 16, 18, 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni, ivi comprese quelle fissate per le materie la cui corrispondenza e' stata disposta dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193 a favore degli insegnanti inclusi nelle graduatorie compilate in base alla suddetta legge 28 luglio 1961, n. 831, sono elevate al 40 per cento delle cattedre che si renderanno disponibili all'inizio di ogni anno scolastico a partire dal 1966-67".

Testo in vigore dal 20 agosto 1966 al 11 maggio 1968

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Che cosa è cambiato dal 20 agosto 1966

Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 1961 al 20 agosto 1966.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 25 luglio 1966, n. 603

    La L. 25 luglio 1966, n. 603 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le riserve di posti previste dagli articoli 16, 18, 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni, ivi comprese quelle fissate per le materie la cui corrispondenza e' stata disposta dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193 a favore degli insegnanti inclusi nelle graduatorie compilate in base alla suddetta legge 28 luglio 1961, n. 831, sono elevate al 40 per cento delle cattedre che si renderanno disponibili all'inizio di ogni anno scolastico a partire dal 1966-67".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-07-28;831~art16 · fonte del testo