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Il Ministro per la pubblica istruzione determina con propri decreti, previa detrazione delle cattedre messe al concorso entro il 31 dicembre 1960, il numero delle cattedre da conferire ai sensi dei precedenti articoli e stabilisce i modi e i termini di presentazione delle domande e dei documenti attestanti il possesso dei prescritti requisiti. Il numero delle cattedre lasciate vacanti da professori di ruolo ordinario passati ad altro ruolo, ai sensi degli articoli 11, 12 e 13, e' lasciato a disposizione dei professori che usufruiscono dei benefici previsti dal presente titolo.
Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 17 aprile 1963
