Il Fondo di cui al precedente articolo e' destinato: fino a concorrenza del versamento di lire 225.000.000 del Ministero del tesoro, alla erogazione delle provvidenze indicate nella lettera d) dell'alinea 4 del paragrafo 23 della Convenzione indicata all'art. 1; fino a concorrenza dei versamenti sui 225.000.000 che saranno effettuati dall'Alta Autorita', alla erogazione delle provvidenze indicate nelle lettere a) e c) dell'alinea 4 dello stesso paragrafo 23.
Testo vigente dal 20 aprile 1959
