Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'art. 3 verranno chiuse il 30 giugno A tale data e' effettuato il conguaglio delle spese sostenute, per diversi titoli, dal Governo italiano e dall'Alta Autorita', in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle parti.
Testo vigente dal 20 aprile 1959
