L'art. 4 della legge 25 marzo 1959, n. 176, e' sostituito dal seguente: "Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'art. 3 verranno chiuse il 30 giugno 1961. A tale data e' effettuato il conguaglio delle spese sostenute, per diversi titoli, dal Governo italiano e dall'Alta Autorita', in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle parti. L'eccedenza fra la somma messa a disposizione del Fondo di cui al precedente art. 2 dal Governo italiano e quella risultante a suo carico in sede di conguaglio sara' versata all'entrata del bilancio dello Stato".

Testo vigente dal 31 dicembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-12-22;1578~art6 · fonte del testo