I mutui sono concessi per un importo non superiore al 50 per cento della spesa occorrente per l'esecuzione delle opere di cui alla lettera a) dell'art. 1 e di quelle relative alla parte muraria dell'ammodernamento, compresi gli impianti fissi, per un limite massimo di 250 milioni, e per un ammontare non eccedente il 25 per cento del costo dell'arredamento e delle attrezzature, per un limite massimo di 25 milioni. 1 Sulle somme mutuate e' dovuto l'interesse del 3,25 per cento, che affluisce al Fondo, e lo 0,75 per cento a favore degli Istituti di credito indicati nel precedente articolo, a titolo di corrispettivo delle spese di amministrazione.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 luglio 1957, n.605
1La L. 15 luglio 1957, n.605 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Limitatamente all'impiego di un ammontare non superiore ad un terzo delle disponibilita' stesse, potra' essere consentita, in deroga alle norme contemplate dal primo comma dell'art. 6 della legge 4 agosto 1955, numero 691, la concessione di mutui fino all'importo massimo di 500 milioni di lire, e di 50 milioni di lire, rispettivamente, per l'immobile, opere murarie ed impianti fissi, e per l'arredamento."
Testo vigente dal 14 agosto 1957
