La concessione dei mutui previsti dalla presente legge, disposta in favore dei proprietari delle aziende di cui alla lettera a) dell'art. 1, e' subordinata alla iscrizione di ipoteca di primo grado, a favore degli Istituti di credito indicati nel precedente art. 5 sugli immobili per i quali detti mutui vengono concessi. Per i mutui previsti dalla lettera b) dell'art. 1, da concedersi ai gestori delle aziende non proprietari dell'immobile, qualora non sia possibile la concessione di ipoteca sull'immobile stesso o su altri immobili di proprieta' dei medesimi o di terzi, puo' essere sufficiente la prestazione di altre adeguate garanzie, quali deposito di titoli, fidejussioni di banche, enti, societa', e persone, polizze assicurative e simili. La capienza di tali garanzie sara' vagliata dall'Istituto concedente il prestito.

Testo vigente dal 18 agosto 1955

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-08-04;691~art7 · fonte del testo