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I mutui sono concessi per un importo non superiore al 50 per cento della spesa occorrente per l'esecuzione delle opere di cui alla lettera a) dell'art. 1 e di quelle relative alla parte muraria dell'ammodernamento, compresi gli impianti fissi, per un limite massimo di 250 milioni, e per un ammontare non eccedente il 25 per cento del costo dell'arredamento e delle attrezzature, per un limite massimo di 25 milioni. Sulle somme mutuate e' dovuto l'interesse del 3,25 per cento, che affluisce al Fondo, e lo 0,75 per cento a favore degli Istituti di credito indicati nel precedente articolo, a titolo di corrispettivo delle spese di amministrazione.

Testo in vigore dal 18 agosto 1955 al 14 agosto 1957

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urn:nir:stato:legge:1955-08-04;691~art6 · fonte del testo