Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale

Art. 9 — Contributo per trasformazioni di navi mercantili a scafo metallico

Per la trasformazione di navi mercantili a scafo metallico puo' essere concesso all'assuntore dei lavori un contributo nei limiti e con i criteri indicati negli articoli 1 e 3 riferito al costo complessivo della trasformazione. Per trasformazione si intende cambiamento del tipo della nave, o del tipo dell'apparato motore, taglio e variazione della lunghezza dello scafo e ogni altro lavoro che comporti un radicale mutamento delle caratteristiche principali della nave. Il contributo di cui al primo comma non e' cumulabile con quelli previsti dagli articoli 10 e 11, ed e' liquidato, a lavori ultimati, in conformita' di quanto stabilito dall'articolo 8. Per la concessione del contributo l'assuntore della trasformazione deve presentare domanda al Ministero della marina mercantile indicando le caratteristiche della nave, la descrizione e il costo complessivo dei lavori.

Testo vigente dal 2 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-01-04;19~art9 · fonte su Normattiva