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E' autorizzato, a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile, lo stanziamento di lire 230.000.000 per l'anno finanziario 1967 e di lire 260.000.000 per l'anno finanziario 1968, allo scopo di provvedere alla concessione di contributi nella misura non superiore al 40 per cento della spesa documentata, per la esecuzione delle opere e per l'acquisto delle attrezzature di cui al seguente articolo 2, da parte di imprese singole o associate esercitanti direttamente l'industria della pesca o il commercio dei prodotti ittici. Alle cooperative e loro consorzi e' accordata la preferenza nell'esame delle domande di concessione dei contributi. I contributi di cui sopra non sono cumulabili con altri contributi a fondo perduto erogati dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici.

Testo in vigore dal 29 aprile 1968 al 25 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;479~art1 · fonte su Normattiva