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I contributi possono essere concessi per le seguenti opere ed acquisti: ((a) nuove costruzioni di navi da pesca, complete o di soli scafi, previa demolizione di vecchi natanti per un tonnellaggio che verra' stabilito dal comitato di cui al successivo art. 3))

  • c)ampliamento, trasformazione e miglioramento di scafi da pesca gia' esistenti;
  • d)sostituzione di apparati motori su scafi da pesca gia' in esercizio;
  • e)acquisto ed installazione di apparecchi radio ricetrasmittenti, radar, ecometri, ittioscopi, verricelli ed attrezzi speciali per il salpamento di reti da circuizione e dei parangali ed altri strumenti od apparecchi di bordo per la condotta della navigazione e delle operazioni di pesca;
  • f)costruzione, ampliamento, acquisto di opere e di attrezzature per la conservazione e lavorazione dei prodotti e sottoprodotti della pesca, a terra ed a bordo delle navi;
  • g)acquisto di mezzi frigoriferi o refrigerati (con esclusione dei normali mezzi di trasporto) per il trasporto dei prodotti della pesca;
  • h)provvista di nuove reti, cavi, calamenti, ed in genere di materiali mobili per la pesca non specificati ai punti precedenti, per una sola volta nel periodo di validita' della presente legge;
  • i)costruzione, ampliamento, acquisto di magazzini e impianti da parte di cooperative e loro consorzi;
  • l)impianto, e acquisto delle relative attrezzature, di spacci cooperativi che abbiano per scopo la vendita diretta al consumatore di prodotti ittici delle cooperative di pescatori.

Testo in vigore dal 28 novembre 1973 al 25 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;479~art2 · fonte su Normattiva