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La concessione dei contributi e' disposta con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentito il parere di un apposito comitato, composto dal Sottosegretario di Stato per la marina mercantile che lo presiede, dal direttore generale della pesca marittima, da un funzionario del Ministero predetto, avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, da tre esperti particolarmente competenti nelle questioni della pesca marittima, nominati dal Ministro per la marina mercantile, e da tre rappresentanti delle associazioni nazionali cooperative, nominati dal Ministro per la marina mercantile, su terne designate dalle associazioni stesse. In caso di assenza od impedimento del Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, il comitato e' presieduto dal direttore generale della pesca marittima. Le funzioni di segretario del comitato sono disimpegnate da un funzionario della direzione generale della pesca marittima, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di II classe.

Testo in vigore dal 29 aprile 1968 al 25 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;479~art3 · fonte su Normattiva