Provvidenze a favore della riparazione navale

Art. 2 — Imprese ammesse al contributo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 agosto 1982 al 20 aprile 1985. Leggi il testo vigente →

Possono ottenere la concessione del contributo di cui all'articolo 1 le imprese che, in esercizio al 1 gennaio 1967, abbiano continuato la propria attivita', anche se con temporanee sospensioni, fino al 31 dicembre 1980.

Testo in vigore dal 25 agosto 1982 al 20 aprile 1985

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-08-14;598~art2 · fonte su Normattiva