Provvidenze a favore della riparazione navale
Art. 2 — Imprese ammesse al contributo
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Possono ottenere la concessione del contributo di cui all'articolo 1 le imprese che, in esercizio al 1 gennaio 1967, abbiano continuato la propria attivita', anche se con temporanee sospensioni, fino al 31 dicembre 1980.
Testo in vigore dal 25 agosto 1982 al 20 aprile 1985
