Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 29 giugno 1952 al 22 dicembre 2008. 110 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Sono ammessi ai contributo coloro che abbiano interesse alla ricostruzione dell'azienda. Per i conduttori non proprietari, il sussidio si riferisce alle sole spese per riparare i danni subiti nei beni strumentali, a termine delle lettere d) ed e) dell'art. 2 e puo' essere concesso indipendentemente dall'ampiezza dell'azienda da essi condotta. A quanti fra essi abbiano eseguito nel fondo migliorie, previste da contratto col proprietario, spettera' il contributo per il ripristino delle opere di miglioria, alle quali abbiano provveduto. Quando il fondo e' condotto in forma associativa, il contributo di cui alle lettere b), e), d) ed e) dell'art. 2 verra' ripartito in relazione alla quota afferente a ciascuna delle parti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-01-10;3~art10 · fonte del testo