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Sono ammessi ai contributo coloro che abbiano interesse alla ricostruzione dell'azienda. Per i conduttori non proprietari, il sussidio si riferisce alle sole spese per riparare i danni subiti nei beni strumentali, a termine delle lettere d) ed e) dell'art. 2 ((e puo' essere concesso indipendentemente dall'ampiezza dell'azienda da essi condotta)). A quanti fra essi abbiano eseguito nel fondo migliorie, previste da contratto col proprietario, spettera' il contributo per il ripristino delle opere di miglioria, alle quali abbiano provveduto. Quando il fondo e' condotto in forma associativa, il contributo di cui alle lettere b), e), d) ed e) dell'art. 2 verra' ripartito in relazione alla quota afferente a ciascuna delle parti.
Testo in vigore dal 29 giugno 1952 al 22 dicembre 2008
