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Le alluvioni e mareggiate di cui all'art. 1 della presente legge, non possono costituire causa di risoluzione dei contratti agrari in corso. I concessionari, gli affittuari, i coloni, i compartecipanti, i salariati fissi ed obbligati sono preferiti nella occupazione dei lavori aziendali di ricostruzione fondiaria e agraria. Le rispettive prestazioni contrattuali delle parti restano sospese per il tempo e per le quantita' per i quali la prestazione risulta impossibile. Nel caso che in dipendenza delle alluvioni e delle mareggiate, si sia resa impossibile per il futuro la prosecuzione del preesistente contratto le parti ne concorderanno la nuova formulazione.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1952 al 22 dicembre 2008
