Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 gennaio 1952 al 30 dicembre 1953. Leggi il testo vigente →
Il contributo per le opere di cui, alle lettere a), b), c) del precedente art. 2, puo' essere corrisposto anche per le spese sostenute successivamente al verificarsi delle alluvioni e prima dell'entrata in vigore della presente legge, salvo detrazioni dall'ammontare di eventuali contributi a qualunque titolo ricevuti. Analogamente potranno estendersi a queste spese le facilitazioni di cui al successivo art. 5.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1952 al 30 dicembre 1953
