Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1953 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il contributo per le opere di cui, alle lettere a), b), c) ((d) e))) del precedente art. 2, puo' essere corrisposto anche per le spese sostenute successivamente al verificarsi delle alluvioni e prima dell'entrata in vigore della presente legge, salvo detrazioni dall'ammontare di eventuali contributi a qualunque titolo ricevuti. Analogamente potranno estendersi a queste spese le facilitazioni di cui al successivo art. 5.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1953 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 1953

Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 1952 al 30 dicembre 1953. 2 parole aggiunte.

Il contributo per le opere di cui, alle lettere a), b), c) aggiunto: d) e) del precedente art. 2, puo' essere corrisposto anche per le spese sostenute successivamente …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-01-10;3~art3 · fonte del testo