Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 gennaio 1952 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Qualora, per il migliore esito dei ripristini e delle ricostruzioni previste nelle lettere a), b), c) dell'art. 2 occorra coordinare le opere in fondi contermini, il compito puo' essere assunto da consorzi di proprietari comunque esistenti o da costituirsi a questo scopo. Il contributo e' concesso al consorzio che ne tiene conto nella determinazione della quota di spesa dovuta in rimborso da ciascuno degli interessati.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-01-10;3~art4 · fonte del testo