Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 29 giugno 1952 al 22 dicembre 2008. 108 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Per gli atti e i contratti relativi ai mutui e alla ratizzazione, di cui ai precedenti articoli - e per gli istituti di credito agrario che porranno in essere dette operazioni - vigono tutte le disposizioni di favore previste dall'art. 21 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed aggiunte. Sono fatti salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari. Gli onorari notarili per gli atti e i contratti predetti sono ridotti alla misura di un quarto. Le domande e i documenti occorrenti per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui alla legge 10 gennaio 1952, n. 3, sono esenti dalla tassa di bollo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-01-10;3~art8 · fonte del testo