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Per i mutui contratti per l'esecuzione delle opere di cui alle lettere a), b), c) del precedente art. 2, sara' concesso il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, nella misura del 3,50 per cento. Quando il concorso dello Stato negli interessi, ragguagliato in capitale al saggio del 5 per cento sia inferiore al contributo assegnabile a termine del precedente art. 2 puo' essere concessa, come contributo, la differenza. I mutui di cui al presente articolo possono essere concessi dagli Istituti di credito agrario anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia. Il concorso dello Stato negli interessi puo' - ove trattisi di piccole aziende - riguardare anche i mutui contratti per la differenza tra la spesa necessaria all'esecuzione delle suddette opere ed il contributo ottenuto ai sensi dell'art. 2.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1952 al 22 dicembre 2008
