Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1975
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1975 al 22 dicembre 2008. 86 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le organizzazioni dei produttori della pesca e le loro associazioni, riconosciute ai sensi della presente legge, sono ammesse ad eseguire le operazioni previste per il credito agrario di esercizio all'articolo 2, n. 3, e all'articolo 2, n. 4, lettera b), della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive variazioni ed integrazioni, con gli istituti abilitati all'esercizio del credito agrario, con le stesse modalita' e alle stesse condizioni praticate alle cooperative agricole che eseguono l'ammasso e la eventuale trasformazione e commercializzazione collettiva dei prodotti degli associati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1975-08-02;388~art8 · fonte del testo