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Il riconoscimento, previsto dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2142/70 del 20 ottobre 1970, viene accordato, a richiesta dell'organismo interessato, previo accertamento che ricorrano e siano rispettate le condizioni previste dall'articolo 2 del regolamento (CEE) numero 171/71 del 26 gennaio 1971:
- a)per le organizzazioni di produttori della pesca nelle acque marittime, con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentito il parere della commissione consultiva centrale per la pesca marittima di cui allo articolo 5 della legge 4 luglio 1965, n. 963;
- b)per le organizzazioni dei produttori della pesca nelle acque interne che operano in una o piu' regioni, con decreto del presidente della regione in cui l'organismo ha sede, che agli effetti comunitari sara' convalidato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste;
- c)per le organizzazioni nazionali di produttori della pesca in acque interne, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Testo in vigore dal 22 agosto 1975 al 16 settembre 1975
