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Nei casi previsti dalle norme comunitarie il riconoscimento potra' essere revocato con le stesse procedure con cui e' stato accordato, previa contestazione agli organismi interessati e sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima di cui all'articolo 5 della legge 4 luglio 1965, n. 963. Sia i decreti di concessione che quelli di revoca del riconoscimento saranno comunicati entro sessanta giorni alla competente commissione della CEE ed alla organizzazione o associazione interessata.

Testo in vigore dal 22 agosto 1975 al 16 settembre 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-08-02;388~art3 · fonte del testo