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Nei casi previsti dalle norme comunitarie il riconoscimento potra' essere revocato con le stesse procedure con cui e' stato accordato, previa contestazione agli organismi interessati e sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima di cui all'articolo 5 della legge 4 luglio 1965, n. 963. Sia i decreti di concessione che quelli di revoca del riconoscimento saranno comunicati entro sessanta giorni alla competente commissione della CEE ed alla organizzazione o associazione interessata.
Testo in vigore dal 22 agosto 1975 al 16 settembre 1975
