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Nei casi previsti dalle norme comunitarie il riconoscimento potra' essere revocato con le stesse procedure con cui e' stato accordato, previa contestazione agli organismi interessati e sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima di cui all'articolo 5 della legge ((14)) luglio 1965, n. 963. Sia i decreti di concessione che quelli di revoca del riconoscimento saranno comunicati entro sessanta giorni alla competente commissione della CEE ed alla organizzazione o associazione interessata.

Testo in vigore dal 16 settembre 1975 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1975 al 16 settembre 1975. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… la commissione consultiva centrale per la pesca marittima di cui all'articolo 5 della legge tolto: 4 aggiunto: 14 luglio 1965, n. 963. Sia i decreti di concessione che quelli di revoca del riconoscimento saranno comunicati entro sessanta giorni alla competente commissione della CEE ed alla organizzazione o associazione interessata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-08-02;388~art3 · fonte del testo