Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1975 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato a concedere alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, per tre anni successivi alla data del loro riconoscimento, il contributo annuale decrescente, previsto dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2142/70 del 20 ottobre 1970 per incoraggiarne la costituzione e facilitarne il funzionamento. La produzione media, realizzata nel precedente triennio dai produttori associati, ed i prezzi medi alla produzione, per la determinazione del contributo di cui sopra, saranno dichiarati dalle organizzazioni interessate e convalidati dai direttori dei mercati ittici e dalle autorita' marittime territorialmente competenti.

Testo in vigore dal 22 agosto 1975 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-08-02;388~art4 · fonte del testo