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All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, viene aggiunta la seguente lettera l): "l) finanziamento delle spese di esercizio e per gli interventi di mercato da parte delle organizzazioni riconosciute di produttori della pesca, previsti al paragrafo 2 dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2142/70 del 20 ottobre 1970".
Testo in vigore dal 22 agosto 1975 al 22 dicembre 2008
