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Le organizzazioni dei produttori della pesca e le loro associazioni, riconosciute ai sensi della presente legge, sono ammesse ad eseguire le operazioni previste per il credito agrario di esercizio all'articolo 2, n. 3, e all'articolo 2, n. 4, lettera b), della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive variazioni ed integrazioni, con gli istituti abilitati all'esercizio del credito agrario, con le stesse modalita' e alle stesse condizioni praticate alle cooperative agricole che eseguono l'ammasso e la eventuale trasformazione e commercializzazione collettiva dei prodotti degli associati.

Testo in vigore dal 22 agosto 1975 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-08-02;388~art8 · fonte del testo