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Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge e' autorizzato apposito stanziamento nel bilancio del Ministero della marina mercantile, di lire 200 milioni per l'esercizio 1975, di lire 800 milioni per l'esercizio 1976, di lire 500 milioni per l'esercizio 1977 e di lire 500 milioni per l'esercizio 1978. Le somme non impegnate negli esercizi cui si riferiscono potranno essere utilizzate per lo stesso titolo lino al 31 dicembre 1978.
Testo in vigore dal 22 agosto 1975 al 22 dicembre 2008
