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Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe della diga del Vajont in data 9 ottobre 1963, nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Limana e Belluno, questo ultimo limitatamente alle localita' Borgo Piave e Lambioi della provincia di Belluno e nel comune di Erto e Casso della provincia di Udine e' autorizzato un primo stanziamento di lire 10 miliardi di cui:
- 1)lire 1 miliardo per gli interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136;
- 2)lire 2 miliardi per il ripristino di opere di enti pubblici;
- 3)lire 3 miliardi per sistemazioni urbanistiche anche connesse col trasferimento degli abitati;
- 4)lire 4 miliardi per contributi per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprieta' privata. La spesa di cui al precedente comma sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1963-64.
Testo in vigore dal 9 novembre 1963 al 21 giugno 1964
